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L'accordo di Schengen 

L'accordo di Schengen

 

L'accordo di Schengen è stato firmato il 14 giugno 1985 da cinque membri dell'allora Unione europea: Germania occidentale, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Questo accordo è stato il primo elemento chiave per la creazione dello spazio Schengen, il cui obiettivo principale era la libera circolazione delle persone tra i paesi firmatari. Si compone di trentatré articoli, sette dei quali riguardano l'immigrazione e la cooperazione di polizia, che propongono misure a breve e a lungo termine. Tuttavia, sarà necessario attendere un altro testo prima di poter applicare l'accordo di Schengen.

La convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

Per completare l'accordo di Schengen, il 19 giugno 1990 sarà firmata a Dublino una convenzione di applicazione che entrerà in vigore nel 1995. Essa chiarirà l'attuazione dell'accordo di Schengen e svilupperà anche il settore della cooperazione di polizia.

La convenzione prevede l'abolizione graduale dei controlli alle frontiere interne (frontiere comuni agli Stati membri) e il rafforzamento delle frontiere esterne ed elenca le condizioni necessarie per il loro attraversamento. In secondo luogo, il testo propone l'uniformazione delle politiche in materia di concessione dei visti e dei diritti d'asilo tra gli Stati membri.

Per quanto ci riguarda, ci concentreremo unicamente sul titolo III della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, che riguarda la polizia e la sicurezza, e più specificamente sul capitolo della cooperazione in materia di polizia.

Cooperazione in materia di polizia 

La convenzione incoraggia i paesi firmatari a migliorare l'organizzazione delle loro forze di polizia nella lotta contro i traffici illiciti, la criminalità e l'immigrazione illegale: l'obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini nello spazio di libera circolazione. Essa non impedisce la creazione o l'applicazione di accordi bilaterali tra i paesi firmatari, a condizione che facilitino la cooperazione tra i due paesi.

Questo capitolo tratterà anche un aspetto piuttosto importante della cooperazione di polizia: l'attraversamento della frontiera durante le operazioni di osservazione o di inseguimento di un sospetto.

 

In caso di osservazione, l'agente può continuare la sua missione oltre frontiera se il sospetto è estradabile. Tuttavia, l'agente deve chiedere l'autorizzazione dal paese di frontiera in cui si trova il sospetto o trasferire la sua missione presso le autorità di tale paese. Se, per motivi urgenti, l'agente non può chiedere un'autorizzazione preliminaria o non comunica alle autorità competenti di aver attraversato la frontiera, può continuare la sua missione di osservazione, ma deve farlo immediatamente. Inoltre, dovrebbe essere trasmessa senza indugio una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca contenente i motivi e le giustificazioni per l'attraversamento della frontiera. La missione di osservazione terminerà quando le condizioni saranno soddisfatte o cinque ore dopo l'attraversamento della frontiera. Durante queste missioni, gli agenti possono conservare le armi di servizio ma non devono utilizzarle se non per autodifesa, non possono entrare in proprietà private o in luoghi chiusi al pubblico e non possono fermare o arrestare il sospetto. Un rapporto sull'operazione deve essere presentato alle autorità del paese il cui confine è stato attraversato.

Nel caso dell'inseguimento nei confronti di una persona che ha commesso un reato, l'agente può attraversare la frontiera senza autorizzazione preventiva se non è stato in grado di informarne le autorità, a causa dell'urgenza della situazione, o se le autorità non sono riuscite a raggiungerlo in tempo per sostituirlo. L'agente non ha il diritto di arrestare l'autore del reato, a meno che le autorità locali non possano intervenire con sufficiente rapidità. Durante questo inseguimento, l'agente di polizia deve essere identificabile dalla sua uniforme, dai bracciali o dal veicolo. Può portare l'arma di servizio, ma deve usarla solo per autodifesa. Inoltre deve presentare un rapporto sull'inseguimento e deve inoltre rimanere a disposizione delle autorità locali competenti fino a quando non siano chiariti i motivi del suo intervento (che l'autore del reato sia stato arrestato o no).

 

I paesi firmatari della convenzione hanno accettato di modernizzare e standardizzare i loro mezzi di comunicazione per facilitare la cooperazione di polizia. Tuttavia, la convenzione prevedeva anche la creazione di un archivio informatico contenente dati su persone e oggetti affinché gli Stati membri dell'Unione europea potessero utilizzarlo: si tratta del SIS (Sistema d'informazione Schengen).

L'accordo di Schengen e la sua convenzione del 19 giugno 1990 sono dei testi molto importanti per la cooperazione in materia di polizia, in quanto gettano le basi che verranno poi sviluppate negli accordi bilaterali. Per quanto riguarda la Francia e l'Italia, questi importanti punti che abbiamo visto sopra saranno ripresi e sviluppati nell'accordo di Chambery del 1997.

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